Si deve invece provvedere ad un nuovo invio del modello EAS (sempre per via esclusivamente telematica) in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati).
Non è obbligatorio presentare un nuovo modello se cambia denominazione, sede legale, il presidente - legale rappresentante dell'associazione e tale comunicazione è già stata avanzata all'Agenzia delle Entrate attraverso il mod. AA5/6 o AA7/10 e nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31. Ciò significa che anche se ci sono state variazioni nei campi 20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33, non serve ripresentare il modello.
La segreteria regionale ANSPI dell'Emilia-Romagna è a disposizione per aiutare i propri associati in questo importante adempimento.